Regolamento

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA, ROMANISTICA, ANTICHISTICA, ARTI E SPETTACOLO (DIRAAS)

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Sede e personale e dotazione
Art. 3 – Attribuzioni del dipartimento
Art. 4 – Organi del dipartimento
Art. 5 – Il/La direttore/direttrice  
Art. 6 – Il consiglio di dipartimento: composizione
Art. 7 – Attribuzioni del consiglio
Art. 8 – La giunta di dipartimento
Art. 9 – Articolazione interna del dipartimento
Art. 10 – Il/la responsabile amministrativo/a
Art. 11 – Norme relative alla sicurezza
Art. 12 – Commissione per la sicurezza del dipartimento (opzionale)
Art. 13 – Disposizioni finali


Art. 1 – Ambito di applicazione

1.    Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del dipartimento DIRAAS istituito con D.R. n. 175 del 31.05.2012.

Art. 2 – Sede, personale e dotazione

1.    Il dipartimento ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di amministrazione.
2.    Afferiscono al dipartimento i docenti indicati nel decreto di costituzione, in successivi decreti di definizione o modifica di afferenze, nonché in quelli concernenti le procedure di reclutamento.
3.    Il dipartimento dispone delle risorse finanziarie e di personale ad esso attribuite dal Consiglio di amministrazione o, con riferimento al personale tecnico-amministrativo, dal direttore generale.

Art. 3 – Attribuzioni del dipartimento

1. Il dipartimento è dotato di autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. È altresì dotato di autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget annuale economico e degli investimenti inserito nel bilancio unico autorizzatorio di previsione annuale approvato dal Consiglio di amministrazione, nonché nell’ambito delle variazioni di budget che nel corso dell’anno fossero approvate.
2. Il budget assegnato al dipartimento comprende inoltre tutte le attività contrattuali e convenzionali con soggetti sia pubblici sia privati correlate e accessorie alle sue funzioni, nonché le eventuali assegnazioni di risorse da parte dell’Ateneo per finalità connesse alla realizzazione delle attività istituzionali
3. Il dipartimento assicura lo svolgimento e il coordinamento delle attività didattiche e formative, di ricerca, di terza missione nei settori scientifico disciplinari di propria pertinenza, nonché le funzioni ad esse correlate. Al dipartimento sono, altresì, attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle eventuali attività rivolte all’esterno, correlate o accessorie alle competenze sopra citate.
4. Il dipartimento, nell’esercizio delle funzioni ad esso assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, in particolare:
a)    è responsabile dei corsi di studio ad esso attribuiti e delle relative convenzioni concernenti le attività didattiche. Propone l’istituzione di un nuovo corso di studio, nonché l’attivazione, disattivazione e soppressione di un corso di studio istituito;
b)    propone al Senato accademico la modifica dell’ordinamento didattico di un corso di studio attribuito e ne delibera il regolamento didattico, su proposta del relativo consiglio di corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti associati;
c)    approva il manifesto degli studi, su proposta dei consigli dei corsi di studio attribuiti;
d)    definisce i compiti didattici dei/delle propri/e docenti, sentiti/e gli/le interessati/e, nel rispetto della congruità e dell’equa ripartizione tra i/le docenti del carico didattico complessivo. Qualora docenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare siano presenti in più dipartimenti, i loro compiti didattici sono determinati, ove necessario, anche di concerto con il dipartimento di afferenza;
e)    provvede, per la copertura di insegnamenti non affidati, all’attivazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio ad esso attribuiti;
f)    elabora e trasmette alla scuola cui appartiene le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, terza missione, di spesa e di reclutamento del personale docente;
g)    promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca, la didattica e le attività di terza missione anche a livello europeo e internazionale;
h)    propone annualmente al senato accademico l’attivazione di corsi di dottorato di ricerca nonché, anche in accordo con altri dipartimenti, formula proposte per l’istituzione di corsi e scuole di dottorato, ai sensi dello Statuto e del regolamento interno in materia;
i)    formula proposte, anche in accordo con altri dipartimenti, per l’istituzione di scuole di specializzazione, ai sensi dello Statuto e della normativa interna in materia;
j)    diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche;
k)    cura la trasmissione delle necessarie informazioni a/alle studenti, docenti e al personale tecnico-amministrativo, occorrendo anche in materia di sicurezza. 
l)    propone, per i settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti e nell’ambito delle risorse ad esso assegnate, l’attivazione di procedure di valutazione per il reclutamento di docenti e le relative chiamate;
m)     può costituire, nel rispetto delle disposizioni contenute in apposito regolamento di Ateneo, d’intesa con altri dipartimenti, centri interdipartimentali di ricerca;
n)     svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti o comunque connessi al conseguimento di obiettivi specifici assegnati e ai risultati conseguiti.
5. Il dipartimento, con deliberazione del consiglio, può delegare alla scuola, fatta salva la facoltà di assumere in seguito altre e diverse determinazioni, la gestione dei seguenti servizi comuni:
- gestione delle aule.    

Art. 4 – Organi del dipartimento

1.    Gli organi del dipartimento sono:
a)    il/la direttore/direttrice;
b)    il consiglio;
c)    la giunta.
2. Per quanto attiene alle procedure elettorali e al funzionamento degli organi collegiali, si rinvia a quanto previsto dal regolamento generale e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in materia.

Art. 5 – Il/La direttore/direttrice 

1. Il/La direttore/direttrice rappresenta il dipartimento ed è eletto dal consiglio del dipartimento al suo interno tra i/le professori/professoresse ordinari/e a tempo pieno, salvo quanto disposto dall’art. 65, comma 4 dello Statuto. Dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.
2.    Il/La direttore/direttrice:
a)     convoca e presiede le sedute della giunta e del consiglio di dipartimento, ne predispone l’ordine del giorno, ed è responsabile dell’attuazione di quanto da essi deliberato;
b)    assicura il collegamento delle attività del dipartimento con le strategie definite a livello di Ateneo, in coordinamento con il responsabile amministrativo per gli aspetti di competenza;
c)    esercita funzioni di vigilanza e coordinamento relativamente a tutte le attività del dipartimento;
d)    sottopone all’approvazione del consiglio di dipartimento le linee programmatiche, la proposta annuale e triennale di budget economico e degli investimenti, le variazioni di budget nei casi previsti dal manuale di contabilità, nonché le relazioni contenenti gli elementi necessari per l’effettuazione dell’analisi dei risultati della gestione;
e)     individua, sentita la giunta ovvero un’apposita commissione dipartimentale deliberata dal consiglio, i fabbisogni della struttura e propone al consiglio di dipartimento la distribuzione delle risorse, con il supporto del responsabile amministrativo per gli aspetti di competenza;
f)    nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio e della giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all’adozione;
g)    è consegnatario/a degli spazi e dei beni mobili assegnati al dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
h)    se delegato/a dal rettore, adotta le misure relative alla salute e sicurezza dei lavoratori del dipartimento, secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo in materia;
i)    elabora e trasmette al rettore la relazione annuale sull’assolvimento delle funzioni in materia di salute e sicurezza svolte in qualità di suo/a delegato/a; 
j)    promuove accordi e sottoscrive atti, convenzioni e contratti di competenza del dipartimento;
k)    accetta le donazioni di valore non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le gare di beni e servizi, previo parere favorevole del consiglio di dipartimento;
l)    svolge tutte le altre funzioni attribuitegli/le dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3.    Il/La direttore/direttrice designa un/a vicedirettore/vicedirettrice tra i/le professori/professoresse di ruolo a tempo pieno che lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il/La vicedirettore/vicedirettrice resta in carica per la durata del mandato del direttore, salva la facoltà del/della direttore/direttrice stesso/a di sostituirlo/a in qualsiasi momento.

Art. 6 – Il consiglio di dipartimento: composizione   

1.    Il consiglio di dipartimento è composto da:
a)    tutti i/le docenti afferenti;
b)    il/la responsabile amministrativo/a;
c)    un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 20% del personale tecnico-amministrativo del dipartimento in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni, con approssimazione, in caso di decimali, all’intero superiore;
d)    un numero di rappresentanti degli/delle studenti pari al 15% dei/delle docenti in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni, con approssimazione, in caso di decimali, all’intero superiore;
e)    un/una rappresentante dei/delle dottorandi/e;
f)    un/una rappresentante degli/delle specializzandi/e.

Art. 7 – Attribuzioni del consiglio

1.    Il consiglio di dipartimento esercita le seguenti funzioni:
a) delibera le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, terza missione, di spesa e di reclutamento. A tal fine può costituire al suo interno specifiche commissioni dipartimentali, con funzioni istruttorie, indicandone i criteri di formazione;  
b) approva, entro i termini e secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, la proposta di budget economico e degli investimenti annuale e triennale, le variazioni di budget nei casi previsti dal manuale di contabilità nonché le relazioni contenenti gli elementi necessari per l’effettuazione dell’analisi dei risultati della gestione;
c) elabora i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di didattica, ricerca e terza missione;
d) elabora i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
e) esercita, in materia di sicurezza, le competenze attribuite dal regolamento di Ateneo;
f) approva annualmente le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca; approva le proposte di istituzione dei corsi e delle scuole di dottorato ai sensi dello Statuto e del regolamento interno in materia;
g) approva le proposte di istituzione di scuole di specializzazione, ai sensi dello Statuto e dei regolamenti interni in materia;
h) delibera in ordine alle procedure di valutazione e alle chiamate dei/delle professori/professoresse e dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di/delle professori/professoresse ordinari/e partecipano solo i/le professori/professoresse ordinari/e. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di/delle professori/professoresse associati/e partecipano solo i/le professori/professoresse ordinari/e e associati/e. Alle deliberazioni concernenti procedure di valutazione di/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato partecipano solo i/le docenti;
i) approva accordi, atti, convenzioni e contratti di competenza del dipartimento;
j) delibera o esprime parere in merito all’accettazione di donazioni, ai sensi di quanto disposto dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC) e dal manuale di contabilità;
k) approva i documenti richiesti dal sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento (AVA) e può chiedere, motivatamente, per una sola volta, al nucleo di valutazione, il riesame di eventuali valutazioni riferibili al dipartimento;
l) formula richieste e pareri agli organi di governo in merito all’attribuzione o alla cancellazione di settori scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo; 
m) esprime parere sulle istanze di afferenza al dipartimento di/delle docenti inquadrati/e in settori scientifico-disciplinari non attribuiti al dipartimento stesso, nonché sulle istanze di afferire ad altro dipartimento presentate da/dalle docenti ad esso afferenti;
n) approva l’eventuale motivata proposta di modifica della denominazione e dell’acronimo del dipartimento;
o) delibera l’eventuale confluenza dei consigli di corso di studio affini affidati al dipartimento in un unico consiglio e l’eventuale scissione dell’unico consiglio in singoli consigli di corso di studio;
p) delibera la costituzione all’interno del dipartimento di articolazioni organizzative interne; sezioni, centri e laboratori di ricerca;
q) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge o dai regolamenti.

Art. 8 – La giunta di dipartimento

1.    La giunta è composta da:
a)    il/la direttore/direttrice;
b)    il/la vicedirettore/vicedirettrice;
c)    un numero di docenti pari al 14% dei docenti del dipartimento, con approssimazione, in caso di decimali, all’intero superiore;
d)    il/la responsabile amministrativo/a;
e)    un/a rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
f)    uno/una studente designato/a dai rappresentanti nel consiglio di dipartimento al loro interno;
g)    un/a dottorando/a o uno/una specializzando/a, ove presente, designato dai rappresentanti in consiglio di dipartimento al loro interno.
2.     La giunta coadiuva il/la direttore/direttrice nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 9 – Articolazione interna del dipartimento

 Qualora siano deliberate le articolazioni organizzative interne di cui, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera p), il dipartimento può regolarne le modalità di organizzazione, di funzionamento e di svolgimento delle relative attività.

Art. 10 – Il/La responsabile amministrativo/a

1. Per effetto del rapporto funzionale con il/la direttore/direttrice del dipartimento, il/la responsabile amministrativo/a, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di dipartimento, assicura che la gestione tecnico amministrativa della struttura si svolga in coerenza con le attività istituzionali della stessa.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui all’atto di organizzazione amministrativa e tecnica del/la direttore/direttrice generale, al/alla responsabile amministrativo/a sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili:
a)  predispone la proposta di budget annuale e triennale sulla base degli indirizzi del/della direttore/direttrice di dipartimento;
b) esercita le specifiche competenze e responsabilità previste nel regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e nei provvedimenti emanati dal/dalla direttore/direttrice generale in conformità a tale regolamento;
c) su indicazione del/della direttore/direttrice, svolge funzioni di segretario/a verbalizzante per le sedute del consiglio e della giunta, per le quali può farsi assistere da/dalle propri/e collaboratori/collaboratrici;
d) sentito il/la direttore/direttrice del dipartimento, coordina e gestisce il personale della struttura, 
e) collabora con il/la direttore/direttrice del dipartimento alle attività volte al regolare funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni.

Art. 12 – Commissione per la sicurezza del dipartimento

1. La commissione per la sicurezza del dipartimento è composta da:
a) il/la direttore/direttrice del dipartimento;
b) il/la referente per la sicurezza del dipartimento;
c) un/a docente (di norma il/la vicedirettore/vicedirettrice)
d) il/la referente di edificio, ove presente.
2. La commissione supporta il/la direttore/direttrice del dipartimento nell’adozione delle misure relative alla sicurezza nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento interno in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto al presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
2.  Le modifiche al presente regolamento sono approvate e pubblicate con le stesse modalità previste dallo Statuto per l’approvazione del regolamento stesso.
3. Il presente regolamento è pubblicato nell’albo e sui siti istituzionali di Ateneo e di dipartimento ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’albo informatico del decreto elettorale di emanazione.
 

Ultimo aggiornamento 31 Maggio 2024